Regolamento
archivi/regolamento

ARTICOLO 1
Accesso
L’ accesso all’Archivio è libero e gratuito.
Possono accedere all’ Archivio i cittadini italiani e stranieri.
Per accedere all’Archivio è necessario compilare la domanda di ammissione (modulo n. 1).

ARTICOLO 2
Richiesta, consegna e consultazione del materiale d’archivio
Per richiedere la consultazione del materiale d’archivio lo studioso deve compilare un modulo apposito (modulo n. 2).
Le prese della documentazione sono regolate per appuntamento.
La documentazione viene consegnata allo studioso in una scatola a lui intestata.
La consultazione avviene in sala di lettura.
Non è consentito avere in consultazione più di una scatola alla volta.
La documentazione rimane in deposito 30 giorni.
Lo studioso non può cedere ad altri il materiale archivistico consultato.
I documenti devono essere trattati con il massimo riguardo: è vietato alterare l’ordine delle carte all’interno dei fascicoli, apporre sui documenti annotazioni o appoggiarvi fogli.
Non è consentito uscire dalla sala di lettura portando con sé documenti.
È vietato il prestito esterno.
Lo studioso che dovesse allontanarsi temporaneamente dalla sala di lettura dovrà ricollocare la documentazione nella busta o nella scatola.
Non è consentito introdurre bevande e cibo in sala studio.

ARTICOLO 3
Consultabilità dei documenti
La documentazione è liberamente consultabile fatta eccezione per:
a) i documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell’art. 125 (“Declaratoria di riservatezza”) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42;
b) i documenti per i quali il proprietario ha posto come condizione per il deposito la non consultabilità di tutto o di parte delle carte dell’ultimo settantennio (art. 127 c.2, del Codice)
Nella consultazione della documentazione lo studioso si impegna al rispetto delle «Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica» (G.U. 15.1. 2019)

ARTICOLO 4
Riproduzione del materiale d’archivio
L’autorizzazione alla riproduzione dei documenti è a discrezione della Fondazione, strettamente personale e concessa esclusivamente per motivi di studio.
Per chiedere l’autorizzazione alla riproduzione del materiale d’archivio lo studioso deve compilare il modulo apposito (modulo n. 3).
Sono esclusi dalla riproduzione integrale i verbali delle riunioni degli organismi dirigenti del Pci.
Non è consentito riprodurre:
a) serie di documenti che configurino una raccolta organica;
b) documenti stampati su veline;
c) documenti rilegati
d) documenti in cattivo stato di conservazione.
Nell’arco dell’anno solare lo studioso può chiedere l’autorizzazione a riprodurre fino a 100 fogli.
I documenti vanno selezionati per la riproduzione secondo l’ordine in cui si trovano nel fascicolo.
Sono esclusi dalla riproduzione i documenti di proprietà di altri istituti archivistici conservati (anche in copia) nell’Archivio.

ARTICOLO 5
Pubblicazione di documenti
Le domande di pubblicazione vanno indirizzate all’Archivio della Fondazione via mail.
La richiesta deve riportare: nome e cognome del richiedente, la lista dei documenti di cui si chiede la pubblicazione, completa di segnatura archivistica, consistenza in pagine e formato di ogni singolo documento; il titolo e il contesto della pubblicazione (articolo di rivista, saggio etc.) e il nome dell’editore.
L’utente è tenuto a far pervenire copia o segnalazione delle pubblicazioni in cui siano stati riprodotti o citati documenti consultati nell’Archivio della Fondazione.