Regolamento
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ARTICOLO 1
Accesso
L’accesso all’Archivio è libero e gratuito. Possono accedere all’Archivio tutti coloro che, per motivi di studio, ricerca o interesse culturale, intendano consultare il materiale in esso custodito. Per accedere all’Archivio è necessario compilare la domanda di ammissione effettuata ai fini dell’identificazione e del trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 2
Richiesta, consegna e consultazione del materiale d’archivio
La documentazione per la consultazione è richiesta in sede o via mail.
Le prese della documentazione sono regolate per appuntamento.
La documentazione viene consegnata allo studioso in una scatola a lui intestata.
La consultazione avviene in sala di lettura.
Non è consentito avere in consultazione più di una scatola alla volta.
La documentazione rimane in deposito 30 giorni.
Lo studioso non può cedere ad altri il materiale archivistico consultato.
I documenti devono essere trattati con il massimo riguardo: è vietato alterare l’ordine delle carte all’interno dei fascicoli, apporre sui documenti annotazioni o appoggiarvi fogli.
Non è consentito uscire dalla sala di lettura portando con sé documenti.
Non è consentito il prestito esterno.
Lo studioso che dovesse allontanarsi temporaneamente dalla sala di lettura dovrà ricollocare la documentazione nella scatola.
Non è consentito introdurre bevande e cibo in sala studio.

ARTICOLO 3
Consultabilità dei documenti
La documentazione è liberamente consultabile fatta eccezione per:
a) i documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell’art. 125 (“Declaratoria di riservatezza”) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42;
b) i documenti per i quali il proprietario ha posto come condizione per il deposito la non consultabilità di tutto o di parte delle carte dell’ultimo settantennio (art. 127 c.2, del Codice).
Nella consultazione della documentazione lo studioso si impegna al rispetto delle «Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica» (G.U. 15.1. 2019).

ARTICOLO 4
Riproduzione del materiale d’archivio
La riproduzione dei documenti è soggetta ad autorizzazione da parte della direzione della Fondazione; è strettamente personale e concessa esclusivamente per motivi di studio o per pubblicazione quando autorizzata (vedi articolo 5).
L’autorizzazione alla riproduzione è richiesta in sede secondo le modalità indicate dal personale dell’archivio.
Nell’arco dell’anno solare lo studioso può chiedere l’autorizzazione a riprodurre fino a 100 immagini. I documenti vanno selezionati per la riproduzione secondo l’ordine in cui si trovano nel fascicolo.
Per quanto riguarda le richieste di riproduzione di documenti presentate esclusivamente da remoto, è possibile richiederne fino a un massimo di 20 immagini l’anno. Non è previsto l’invio di riproduzioni su carta.
Non è consentito riprodurre:
a) serie di documenti che configurino una raccolta organica;
b) documenti in cattivo stato di conservazione.
c) documenti di proprietà di altri istituti conservati in copia.

ARTICOLO 5
Pubblicazione di documenti

Le domande di pubblicazione vanno indirizzate all’Archivio della Fondazione via mail. La richiesta deve riportare: nome e cognome del richiedente, la lista dei documenti di cui si chiede la pubblicazione completa di segnatura archivistica, il titolo e il contesto della pubblicazione (articolo di rivista, saggio etc.) e il nome dell’editore.
L’utente è tenuto a fare pervenire copia o segnalazione delle pubblicazioni in cui siano stati riprodotti o citati documenti conservati nell’Archivio della Fondazione.