ARTICOLO 1
La Biblioteca è aperta a tutti coloro che, svolgendo una ricerca, intendano consultare il materiale documentario in essa custodito. L’accesso è regolato da una iscrizione che autorizza il lettore alla consultazione.
ARTICOLO 2
L’iscrizione da diritto:
ad accedere alle sale di lettura;
ad usufruire di tutti i servizi bibliografici di cui la biblioteca dispone;
alla consulenza del personale;
alla richiesta di prestiti interbibliotecari.
ARTICOLO 3
I volumi e i periodici si richiedono al personale della biblioteca mediante l’apposita scheda compilata in ogni sua parte. Al termine della consultazione i volumi e i periodici si riconsegnano al personale, che provvede all’annullamento delle schede di richiesta. Le opere in lettura possono essere tenute a disposizione del medesimo lettore per un periodo non superiore ai dieci giorni. Sono concesse in lettura non più di tre opere in una volta.
ARTICOLO 4
La biblioteca partecipa al servizio di prestito interbibliotecario, fornendo proprie opere ad altre biblioteche. Sono comunque esclusi dal prestito:
– i volumi dei Fondi
– le edizioni originali e rare
– le enciclopedie, i dizionari, le bibliografie e le altre opere di corrente consultazione
– le opere in continuazione, le raccolte di atti e documenti
– i periodici
ARTICOLO 5
Il lettore è tenuto a trattare con ogni riguardo i volumi e i periodici dati in consultazione. Nei casi di accertata violazione di tale norma, la direzione si riserva di adottare tutte le misure del caso, compresa l’esclusione del lettore dai predetti diritti.
ARTICOLO 6
Riproduzioni parziali di volumi e periodici, nei limiti posti dalle leggi vigenti, possono essere richieste al personale della biblioteca, che ne curerà l’esecuzione a spese dell’interessato. In caso di materiale documentario particolarmente deteriorabile, la direzione può rifiutarne la riproduzione.
Regolamento