ARTICOLO 1
La Biblioteca è aperta a tutti coloro che, per motivi di studio, ricerca o interesse culturale, intendano consultare il materiale librario in essa custodito.
Per accedere alla Biblioteca è necessario compilare la domanda di ammissione effettuata ai fini dell’identificazione e del trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 2
La registrazione dà diritto:
ad accedere alla sala di lettura;
a usufruire di tutti i servizi bibliografici previsti;
alla consulenza del personale;
alla richiesta di prestiti interbibliotecari.
ARTICOLO 3
I volumi e i periodici sono richiesti al personale della Biblioteca mediante l’apposita scheda, compilata in ogni sua parte, entro le ore 14:00, dal lunedì al venerdì. Le richieste del materiale collocato nel deposito fuori sede sono evase entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.
Al termine della consultazione, i volumi e i periodici devono essere riconsegnati al personale della Biblioteca, che provvede all’annullamento della relativa scheda di richiesta.
Le opere richieste possono essere tenute a disposizione del medesimo lettore per un periodo non superiore a 30 giorni.
È consentita la consultazione contemporanea di un massimo di 3 opere.
ARTICOLO 4
La Biblioteca aderisce al servizio di prestito interbibliotecario (ILL), mettendo a disposizione delle altre biblioteche il proprio patrimonio documentario, nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento.
Sono esclusi dal prestito interbibliotecario:
– i volumi appartenenti a fondi personali o d’autore;
– le edizioni originali, rare o di particolare pregio;
– le enciclopedie, i dizionari, le bibliografie e le altre opere di consultazione;
– le pubblicazioni in continuazione, gli atti di convegni e le raccolte documentarie;
– i periodici.
ARTICOLO 5
Il lettore è tenuto a trattare con ogni riguardo i volumi e i periodici dati in consultazione. Nei casi di accertata violazione di tale norma, la direzione si riserva di adottare tutte le misure del caso, compresa l’esclusione del lettore dai già menzionati diritti.
ARTICOLO 6
Riproduzioni parziali di volumi e periodici, nei limiti posti dalle leggi vigenti, possono essere richieste al personale della biblioteca, che ne curerà l’esecuzione a spese dell’interessato. In caso di materiale documentario particolarmente deteriorabile, la direzione vietarne la riproduzione.